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Pronto condominio | 10 gennaio 2022, 07:00

Furto in casa passando dal ponteggio, chi è responsabile?

Nel caso in cui dei ladri utilizzino il ponteggio montato per i lavori alla facciata per introdursi all'interno di un immobile e compiere un furto, il proprietario dell’appartamento può rivalersi sia sull’amministratore sia sulla ditta che realizza i lavori.

Furto in casa passando dal ponteggio, chi è responsabile?

Nel caso in cui dei ladri utilizzino il ponteggio montato per i lavori alla facciata per introdursi all’interno di un immobile e compiere un furto, il proprietario dell’appartamento può rivalersi sia sull’amministratore sia sulla ditta che realizza i lavori.

Dinanzi al giudice la parte lesa deve, però, dimostrare che la struttura, al momento del fatto, fosse incustodita. In particolare, l’amministratore potrebbe rispondere della mancata vigilanza e custodia sulle parti comuni, mentre l’impresa appaltatrice per non avere adottato le cautele idonee a impedire l’utilizzo anomalo del ponteggio, ad esempio installando un sistema d'illuminazione notturna o – meglio ancora – un dispositivo di allarme.

Il giudice, una volta ricostruito il fatto, può quindi condannare amministratore e impresa a risarcire il condomino derubato.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 19 dicembre 2014, n. 26900), spiegando che «(...) la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio (Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre)».

Per quanto concerne, invece, l’amministratore «(…) ove siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex articolo 2051 c.c., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.)».

A cura di Confappi-Fna Federamministratori

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