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Pronto condominio | 26 luglio 2021, 15:00

Internet in condominio: tra novità e dubbi

Nel caso in cui nell’edificio non sia presente un impianto in fibra ottica, è necessario accedere alle parti comuni dell'edificio e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali.

Internet in condominio: tra novità e dubbi

Negli ultimi anni le norme nazionali e comunitarie hanno favorito la diffusione capillare di una connessione internet ad alta velocità, in grado di raggiungere più persone possibili.

Il percorso, però, si è rivelato più complesso del previsto, soprattutto per quanto riguarda le connessioni nei singoli condomini. Di recente, l’Autorità per le Garanzie e le Comunicazioni (Agcom) ha emanato delle Linee guida che puntano a regolare la realizzazione di reti in fibra ottica all’interno degli stabili. L’articolo 2, in particolare, spiega che lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per raggiungere la terminazione di rete del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete e supporti.

Nel caso in cui nell’edificio non sia presente un impianto in fibra ottica, è necessario accedere alle parti comuni dell’edificio e all’infrastruttura fisica per il passaggio dei cavi in fibra ottica nella colonna montante e negli sbracci orizzontali. Per procedere – dicono le Linee guida - non è necessario il via libera dell’assemblea di condominio.

L’articolo 135-bis del Testo unico edilizia prevede già che gli edifici di nuova costruzione «per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete». E ancora, «tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire».

Il condominio – vale a dire il gestore dell’infrastruttura fisica - è quindi obbligato a concedere l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi internet ad alta velocità a meno che l’infrastruttura fisica non sia idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità; non vi sia spazio sufficiente; esista un rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché per l’integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali o, ancora, rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica; sia possibile installare mezzi alternativi di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità, a condizioni più favorevoli. La legge dispone che in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.

Il vero ostacolo all’installazione di reti ad alta velocità si configura quando per procedere è necessario transitare dalle parti comuni dello stabile o – peggio ancora - da proprietà di altri condòmini.

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) ha osservato che gli impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità e quindi i fili o i cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinnanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. In particolare, l’articolo 91 del Codice precisa che «il proprietario o il condominio non possono opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini». Inoltre, «il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti».

L’articolo 92 stabilisce poi che «fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali».

Via libera senza ostacoli all’installazione? Non proprio. Le sentenze di tribunali e, soprattutto, Cassazione continuano a tutelare il diritto di proprietà privata. Per il Tar del Lazio, ad esempio, il consenso del proprietario è necessario in caso di passaggio dei cavi. Più duro il parere della Corte Suprema, secondo cui in assenza di un contratto o di un atto amministrativo autoritativo, costitutivo del vincolo di natura reale, l’appoggio di cavi o antenne configura una lesione del diritto di proprietà, con il privato che è quindi legittimato a chiedere i danni.

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